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Proroga scadenze: revisione, patente e molto altro

Pubblicata il 23/03/2020 Proroga scadenze: revisione, patente e molto altro

Proroga scadenze: revisione, patente e molto altro

In questo momento a causa dello stato di emergenza nazionale il Governo ha disposto alcune deroghe che riguardano direttamente gli automobilisti.

Patente scaduta, proroga fino al 31 Agosto 2020

L’articolo 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce testualmente "che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020."

Revisione scaduta, proroga fino al 31 Ottobre 2020

L’articolo 92, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in osservazione stabilisce che "è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (revisione) ai sensi degli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada. Per gli effetti di tale disposizione, salvo ulteriori diverse indicazioni, debbono intendersi prorogate al 31 ottobre 2020 tutte le revisioni che sulla carta di circolazione hanno una scadenza fino alla data del 31 luglio 2020.“

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito poi ulteriori chiarimenti sulle proroghe che riguardano direttamente gli automobilisti.

Proroga fino al 15 giugno per i veicoli a metano.

Per quanto riguarda i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020”, il cosiddetto decreto Cura Italia (articolo 103, comma 2) afferma che “conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Altre proroghe fino al 15 Giugno

  • autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng);
  • estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in deroga al termine di validità di 60 giorni;
  • ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di validità di 30 giorni.
  • fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun caso la circolazione “ordinaria”).
  • carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della strada;
  • autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Per il settore dell’autotrasporto, la proroga riguarda:

  • prove periodiche, nell’intervallo di tre o sei anni, sulle cisterne;
  • verifiche periodiche dei veicoli in regime Atp (Accord transport perissable sul trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo).

Proroga fino al 30 Giugno per i permessi provvisori di guida

Un decreto del ministero dei trasporti dell’11 marzo scorso (23 marzo sulla Gazzetta Ufficiale), stabilisce che è prorogato in ogni caso al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale (Cml), nel giorno fissato per l’accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria.

Proroga fino al 31 Ottobre per la sostituzione dei serbatoi GPL

Il decreto Cura Italia ha poi stabilito che i veicoli soggetti a revisione (articolo 80 del Codice della strada) o a visita e prova (articoli 75 e 78 del Codice della strada) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020. Su due aspetti non vi erano dubbi, ma il ministero dei trasporti ha ritenuto opportuno precisare esplicitamente:

  • l’autorizzazione alla circolazione riguarda tutti i veicoli (“ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione”);
  • l’autorizzazione non comporta alcuna particolare formalità (“nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante ope legis).

Ciò detto, i tecnici ministeriali specificano, nella circolare appena emanata, che la proroga vale anche nei seguenti casi particolari:

  • sostituzione dei serbatori Gpl aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020;
  • veicolo sottoposto a revisione con esito “ripetere”, ma solo se sono state sanate le irregolarità rilevate;
  • scadenze del cosiddetto “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime Adr (merci pericolose);

Cosa non è stato prorogato?

La circolare, infine, precisa quali sono le attività indifferibili degli uffici provinciali della Motorizzazione civile per le quali, dunque, non è previsto alcun rinvio o proroga:

  • visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc...);
  • visita e prova e immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
  • visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
  • visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale;
  • autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren - Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada);
  • trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  • trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
  • rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
  • autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

 

Aggiornamento del 21/04/2020

Approvato un emendamento per la sospensione della polizza Rc

Possibilità di sospendere fino al 31 luglio. Il periodo di sospensione decorrerà dal giorno in cui la compagnia avrà ricevuto la comunicazione del cliente e durerà automaticamente fino al 31 luglio, con possibilità, ovviamente, di interrompere la sospensione in qualsiasi momento. Automaticamente la scadenza della polizza sarà prorogata di un numero di giorni pari a quello della sospensione. C’è una condizione: non deve circolare e non deve sostare su strada. Ovviamente, durante il periodo di sospensione il veicolo non può circolare né stazionare su strada pubblica o equiparata a strada pubblica. Di fatto potrà chiedere la sospensione solo chi avrà la possibilità di rimettere la macchina in un box o in un garage o di custodirla in un’area privata non accessibile.

 

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18.

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